La domanda è pertinente in quanto è sacrosanto che le aziende debbano sottostare agli obblighi del Testo unico ambientale (d.lgs. 152/2006). È anche vero, d’altra parte, che il d.lgs. 152/2006, nel disciplinare le modalità di gestione, classificando i rifiuti a seconda dell’origine, separa i rifiuti in “rifiuti urbani” ed in “rifiuti speciali”, ma individua anche i “rifiuti assimilabili agli urbani” (concetto che, in realtà, nasce con il d.p.r. 915/1982).
Più precisamente, la lettera b) del comma 2 dell’art. 184 del d.lgs. 152/2006 definisce rifiuti urbani «i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g)», dove alla lettera a) sono individuati i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
D’altra parte, il citato art. 198, comma 2, lett. g, dispone che siano proprio i Comuni a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lett. e).
Infine, sempre il Testo unico ambientale sancisce le competenze dello Stato nella determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, con la precisazione che però:
• non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
• allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 114/1998, ossia con superficie superiore a 450 m2 nei Comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 750 m2 negli altri Comuni.
Ciò detto, salvo le condizioni di esclusione appena riportate, esiste la concreta possibilità che le aziende producano alcune tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani ed in quanto tali legittimamente gestiti dal Comune con il proprio servizio di Raccolta, senza contravvenire agli obblighi previsti dal Testo unico ambientale.
