È opinione dello scrivente, confortata dalla D.ssa Franca Peron di Aiipa (associazione che rappresenta in Italia le industrie dei surgelati), che i rilievi dell’Icqrf siano ben fondati. Ricordiamo infatti che:
• l’art. 8 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (recepimento della dir. 89/108/CE sugli alimenti surgelati) dispone che – ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari – i prodotti surgelati riportino, in prossimità della denominazione di vendita, il termine “surgelato”;
• lo stato di surgelazione deve essere perciò comunicato, unitamente al nome del prodotto, nello stesso campo visivo del termine minimo di conservazione e della quantità.
L’utilizzo di immagini o simboli non può prescindere dalla citazione espressa delle informazioni prescritte;
• anche a prescindere dalla normativa di settore che prevale sulle regole generali, tanto il d.lgs. 109/1992 (art. 4), quanto il reg. UE 1169/2011 (all. VI, parte A, punto 1) prescrivono che la denominazione dell’alimento comprenda o sia accompagnata dallo stato fisico
(ad esempio “surgelato”), nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente (rispetto, ad esempio, a un “congelato”).
