Qualora non sia specificata la specie animale di provenienza, si intende che il latte provenga da bovini. Ne deriva che l’utilizzo della semplice dicitura “latte”, nella lista ingredienti di una ricotta, può andare bene solo se essa deriva solo da latte bovino.
Nel caso di utilizzo di latte di altri animali, come pure nel caso di latte misto, la specie deve venire specificata.
La mendacità in etichetta è sanzionata, in sede amministrativa, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche. Salvo che il fatto costituisca reato, s’intende e anzi non è affatto dato escludere, con buona memoria del delitto punito all’articolo 515 del codice penale (frode in commercio).

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo