L’art. 44 del regolamento UE 1169/2011 rimette agli Stati membri la competenza a disciplinare le informazioni da riportare sui prodotti non preconfezionati, fatta salva l’indicazione degli allergeni che sarà obbligatoria per tutti i prodotti alimentari. In assenza di una disciplina ad hoc del legislatore italiano, pertanto, l’unico obbligo derivante dal regolamento per i suddetti prodotti sarà quello di riportare l’indicazione degli allergeni, con altezza minima dei caratteri come disciplinata dall’art. 13 e con adeguata evidenza grafica secondo l’art. 21 del regolamento. Da quanto noto, le autorità italiane sono intenzionate a fare salvo l’attuale art. 16 del d.lgs. 109/92 con le modifiche del caso, utili all’adeguamento alle nuove regole, ma non si conoscono ancora in modo definito le tempistiche e le modalità con cui ciò avverrà.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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