Qualora i risultati dei controlli destinati a verificare il rispetto dei criteri di sicurezza alimentare o di igiene del processo siano insoddisfacenti, gli operatori del settore alimentare devono adottare i provvedimenti previsti dall’art. 7 del regolamento (CE) 2073/2005 e le altre misure correttive definite nelle loro procedure di autocontrollo nonché ogni altra azione necessaria per proteggere la salute del consumatore.
In merito agli adempimenti da effettuare da parte del Servizio veterinario, questo dovrà verificare che l’operatore del settore alimentare (Osa) ottemperi in modo corretto alla gestione del criterio d’igiene del processo, se risultato non conforme.
In tutti i casi di riscontro di Salmonella enteriditis e Salmonella typhimurium, l’Osa responsabile del laboratorio di sezionamento comunicherà la positività al veterinario ufficiale che, ai sensi del regolamento (CE) 854/04, allegato I, sezione II, capo I, informerà, a sua volta, di tale positività l’Osa responsabile dell’allevamento di origine tramite l’autorità competente cui spetta la supervisione dell’azienda di provenienza degli animali.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo