Preparazioni, nessun obbligo di indicare in etichetta metodo di produzione e origine

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In uno spiedino di pesce crudo/bovino adulto con verdure, pronto per essere cotto, quale è la normativa che impone di dichiarare in etichetta “pescato/allevato …

In questa materia sono vigenti ed applicabili:

· il regolamento (UE) 1379/2013, relativo ai prodotti della pesca;
· il regolamento (CE) 1760/2000, relativo alle carni bovine;
· il regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni ai consumatori.

Tra le norme di commercializzazione dei prodotti della pesca, importante è il capo IV del regolamento (UE) 1379/2013, che, all’articolo 35, elenca le informazioni obbligatorie che devono figurare nell’etichettatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, figuranti nell’allegato I dello stesso regolamento, tra cui “pescato”, “allevato” e “zona Fao”.

In tale elenco non figurano le preparazioni alimentari, quali quelle indicate nel quesito, e i prodotti classificati in altre voci della nomenclatura combinata (Nc), quali quelli rientranti nei capitoli 16 (Sughi e preparazioni), 19 (Paste farcite) e 23 (Agglomerati in forma di pellets di carni, di pesci eccetera) della Nc.

Nelle preparazioni, pertanto, le informazioni relative al metodo di produzione (pescato/allevato/pescato in acque dolci) e quelle relative all’origine (indicata con riferimento alla zona Fao o al Paese) non sono richieste.

A questo punto, è importante evidenziare che le preparazioni di pesce sono costituite da pesci cui siano stati aggiunti altri prodotti alimentari, condimenti o additivi.

Per le carni delle diverse specie animali i principi sono identici. Le indicazioni “nato”, “allevato” e “macellato” non si riportano nelle etichette delle preparazioni. Il citato regolamento (CE) 1760/2000, nel fare riferimento all’istituzione di un sistema comunitario di identificazione e di registrazione dei bovini, ha infatti precisato che il nuovo sistema si applica alle carni bovine indicate in specifici codici della nomenclatura combinata, tra cui non figurano le preparazioni a base di carne bovina e i prodotti trasformati.

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha poi dettato modalità di applicazione del sistema comunitario obbligatorio e di quello volontario di etichettatura, in una prima fase col decreto ministeriale 30 agosto 2000 e, in seguito, col decreto ministeriale 876/2015.

L’Unione europea non ha mai prescritto l’applicazione delle regole specifiche previste per i prodotti freschi alle preparazioni alimentari, per i quali si applicano solo le regole di cui al regolamento (UE) 1169/2011, concernente l’etichettatura degli alimenti.

Le regole nazionali non possono discostarsi dai principi comunitari.

È ovvio, infine, che le regole suddette si applicano sia ai prodotti preconfezionati sia ai prodotti preincartati.

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