Mancata accettazione di prodotti ortofrutticoli

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Un’azienda ortofrutticola trasporta (in condizioni refrigerate) i propri prodotti, principalmente insalate e ravanelli. Sebbene il trasporto avvenga nel …

La mancata accettazione da parte del cliente dei prodotti ortofrutticoli di un fornitore potrebbe avvenire per rilevata mancanza di taluni requisiti richiesti dalle normative comunitarie in materia di requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli, ovverosia per assenza di elementi concordati in fase di contrattazione commerciale.

Ebbene, mentre nell’ultimo caso risulterebbe necessaria una disamina delle condizioni contrattuali concordate tra cliente e fornitore, per quanto concerne i requisiti qualitativi minimi essi sono individuati dalla regolamentazione europea in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli (reg. CE 1234/2007) e, ancor più nello specifico, dalle disposizioni di cui agli allegati del reg. UE 534/2011, che ne costituisce norma di esecuzione. Per i ravanelli, non essendovi requisiti qualitativi minimi specifici, varrà quanto specificato in allegato I, parte A, mentre lattuga, indivia, riccia e scarola sono destinatarie di requisiti qualitativi peculiari da ricercarsi nell’allegato I, parte B. A parere di chi scrive, la rilevata assenza da parte del cliente di uno dei suddetti requisiti qualitativi minimi potrà trovare una contropartita ufficiale nella verifica richiesta dal fornitore alle Regioni o agli Enti di coordinamento di cui alle disposizioni nazionali previste dal decreto Mipaaf 28 dicembre 2001 e 25 giugno 2009.

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