Premesso che la Dia è stata sostituita dalla Scia, la normativa di riferimento che stabilisce quali sono i requisiti strutturali da applicare ai laboratori di preparazione è rappresentata dal reg. (CE) 852/2004 che, nei propri allegati, descrive quali sono i requisiti strutturali. Tuttavia, tali requisiti non stabiliscono, con dei numeri, quali debbano essere le dimensioni che devono possedere tali locali (ad esempio, i m2 o l’altezza).
È però necessario tener presente che il regolamento (CE) 852/2004 e le relative linee guida permettono, al fine di migliorare lo standard strutturale degli esercizi ove si effettua attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, di adottare, da parte dell’autorità sanitaria competente (Ministero, Regione, Asl e sindaco) provvedimenti, come linee guida, contenenti ulteriori requisiti aggiuntivi specifici, ad esempio, nella fattispecie del quesito in questione, inerente alle dimensione dei locali. Pertanto, un’Asl può emanare provvedimenti, sottoforma di linee guida, contenenti requisiti specifici aggiuntivi, mentre un’AsL, anche contermine, può non emanare nessun provvedimento.
Nel quesito si chiede, inoltre, se i requisiti per tali laboratori possono essere stabiliti da regolamenti comunali. La risposta è affermativa, purché, i provvedimenti di cui trattasi, non compromettano il raggiungimento degli obiettivi del reg. (CE) 852/2004 e non siano in contrasto con lo stesso ovvero con altre norme gerarchicamente superiori.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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