Il quesito trova risposta nell’ambito delle procedure di autocontrollo e del sistema Haccp che ogni operatore del settore alimentare ha stabilito per la propria attività. La normativa non prevede il rilascio di uno scontrino di registrazione delle temperature di trasporto degli alimenti deperibili.
L’obbligo sussiste solo se, tale prassi, viene indicata nel Manuale di autocontrollo, ovvero definita contrattualmente tra cliente e fornitore o da certificazioni di sistema o prodotto, nell’ambito di tali sistemi.
Si ritiene utile comunque specificare che l’obbligo della termo-registrazione delle temperature, anche durante le fasi di trasporto delle derrate alimentari, è disciplinata dal reg. CE 37/2005 sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione.
Il suddetto regolamento non prevede il rilascio di alcuna documentazione, relativa alla termo-registrazione alla propria clientela, ma la conservazione della stessa da parte dall’operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell’alimento surgelato, per un periodo più lungo.

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