Gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 108/1992 prevedono che il fornitore di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti debba sempre accompagnare i prodotti forniti con una dichiarazione di conformità alle vigenti normative in tema di materiali a contatto, in modo tale da consentire la tracciabilità dei prodotti forniti lungo tutta la filiera.
Il d.p.r. 777/1982 (modificato dal d.lgs. 108/1992) e il d.m. del Ministero della Sanità 21 marzo 1973 dettano indicazioni generali da riscontrarsi sulla dichiarazione di conformità del fornitore di materiali a contatto, che deve contenere:
• un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica;
• indicazioni sull’identità del produttore;
• indicazioni sull’identità dell’importatore;
• indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso;
• data e firma del responsabile.
La dichiarazione di conformità deve essere corredata da documentazione idonea a supportare e dimostrare quanto in esso presente (ad esempio, risultati delle prove, calcoli ecc.) e i prodotti devono recare le informazioni previste dagli artt. 15 e 16 del reg. CE 1935/2004.
Nulla è specificamente previsto, in tal senso, per le cosiddette “schede di sicurezza”.
Indicazioni più specifiche sul contenuto della dichiarazione di conformità, a seconda del tipo di materiale a contatto fornito, sono reperibili nella nota del Ministero della Salute dell’11 ottobre 2011 (DGSAN.VI/ 32249-P-11/10/2011 I.4.c.c.8.10/2), consultabile sul sito web del Ministero.
