La materia è purtroppo priva di una disciplina specifica armonizzata a livello nazionale, poiché – a seguito della riforma dell’articolo 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, intervenuta nel 2001 – vige la legislazione concorrente delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Vale perciò la pena richiamare i criteri generali di responsabilità degli operatori della filiera alimentare affermati nel regolamento (CE) 178/2002, nonché i criteri di igiene definiti nel regolamento (CE) 852/2004 per condurre alcune semplici considerazioni.
I consulenti esterni delle industrie alimentari incaricati di redigere Piani di autocontrollo e altri documenti che rilevano ai fini di igiene e sicurezza delle produzioni dovrebbero disporre, quantomeno, di un titolo di laurea in grado di comprovare l’effettiva competenza tecnico-scientifica a tal uopo richiesta. Tenuto anche conto del ruolo dell’operatore nella filiera, ci si dovrebbe perciò rivolgere ad agronomi o biologi, chimici, tecnici della prevenzione, tecnologi alimentari, medici o veterinari.
Ai fini della consulenza in tema di informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, viceversa, i lavori dovrebbero sempre venire coordinati da laureati in giurisprudenza provvisti di titoli specifici che attestino una comprovata competenza in materia di diritto alimentare. Un lucido esempio del ruolo essenziale della formazione universitaria, di per sé irrinunciabile, ad avviso di chi scrive, quale premessa per l’attribuzione dei predetti compiti e responsabilità, si può ricavare anche dalla recente deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 311 del 4 marzo 2019, «relativamente ai criteri e alle modalità per l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per gli alimentaristi».
