Dichiarazione nutrizionale ed esenzioni

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L’Asl può chiedere all’Osa di uno stabilimento riconosciuto ai sensi del

L’esenzione n. 19 dell’allegato V, come noto, riguarda «gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale».

Sul punto è intervenuto il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 0361078 del 16 novembre 2016, ove si precisa che l’esenzione trova applicazione per quegli alimenti, anche artigianali, prodotti e forniti da aziende, comprese quelle artigiane e agricole, che, nel rispetto dei requisiti delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, occupano meno di dieci dipendenti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

La cessione di questi alimenti deve inoltre avvenire senza l’intervento di intermediari e, quindi, direttamente da parte del fabbricante al consumatore o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore; in questo contesto, si ribadisce la definizione di vendita al dettaglio di cui al decreto legislativo 114/1998 («l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale») e si precisa che sono escluse dal campo di applicazione dell’esenzione le imprese che vendono a grossisti o a centrali di acquisto.

Il livello locale delle strutture di vendita, a parere del Ministero, è garantito da un legame diretto tra l’azienda di origine e il consumatore. Richiamando le linee guida del regolamento (CE) 853/2004, si precisa che questo livello può essere identificato «nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di un’unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante»; escludendo così la fornitura che preveda un trasporto su lunghe distanze.

In conclusione, attese le caratteristiche dell’azienda fornitrice, possiamo rilevare come questa possa rientrare nella definizione di microimpresa, stante il numero di dipendenti e il fatturato annuo; resta da definire se la commercializzazione dei suoi prodotti avvenga verso il consumatore direttamente o a strutture di vendita locali, nel senso sopra descritto, e cioè entro l’ambito provinciale e delle Province confinanti. Nel qual caso, si potrebbe rientrare nell’esenzione prevista dal regolamento (UE) 1169/2011.

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