Controlli, la differenza tra ‘inadeguato’ e ‘non conforme’

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Nell’ambito di un controllo ufficiale presso un’impresa alimentare, qual è la differenza tra “inadeguato” e “non …

L’art. 2, del regolamento CE 882/2004 stabilisce per definizione che, la “non conformità” (NC), è la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali.
L’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 cita che: «Nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze (IN), nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, dell’articolo sopracitato, fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6000».
In buona sostanza, laddove la situazione riscontrata, durante un controllo ufficiale, configuri una violazione alle disposizioni, quindi una non conformità ai sensi del reg. CE 852/04 ovvero una inadeguatezza ai sensi del d.lgs. 193/07, deve essere comunque adottato il provvedimento sanzionatorio, ad eccezione dei casi sopramenzionati in cui si renda necessario l’adeguamento delle procedure e/o dei requisiti risultati non adeguati.
Contestualmente dovrà essere disposta l’adozione delle opportune azioni correttive, volte alla rimozione delle non conformità o inadeguatezze accertate.
L’ inadeguatezza possiamo considerarla al pari di una non conformità di tipo “minore”.
La differenza tra le due fattispecie è l’applicazione del conseguente provvedimento, che può avvenire in tre modi:

• sanzione immediata nel caso la “non conformità” non sia dovuta ad inadeguatezze, ma alla mancanza totale del requisito;
• prescrizione, nel caso la “non conformità” sia dovuta ad inadeguatezze con fissazione dei termini entro i quali adeguare i requisiti e/o le procedure non risultate adeguate (il requisito c’è, ma non è adeguato). La sanzione viene emanata solo per mancato adempimento delle prescrizioni entro i termini stabiliti dall’autorità competente;
• sospensione dell’attività fino a risoluzione della non conformità, intesa sia come inadeguatezza che mancanza del requisito.

Riportiamo, di seguito, un esempio: una procedura di pulizia non porta necessariamente all’osservazione di carenze igieniche al momento del controllo. Tali carenze potrebbero manifestarsi ragionevolmente in un prossimo futuro, a seguito dell’impiego di sanificanti non completamente adeguati al contesto dell’impresa alimentare. Tale fattispecie possiamo considerarla, durante un controllo ufficiale, una non conformità che rientra tra le inadeguatezze (requisito presente, ma inadeguato) e quindi trattarla con una prescrizione.
Vale la pena sottolineare che comunque i due termini, di cui uno citato nel reg. CE 882/2004 e l’altro nel d.lgs. 193/2007, lasciano a volte parecchi dubbi sulla loro legittimità interpretativa.

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