Le condizioni per il trasporto delle carni fresche sono quelle stabilite in via generale dal Capitolo IV dell’allegato II al regolamento (CE) 852/2004 (requisiti per il trasporto di tutti gli alimenti) e in via specifica dal Capitolo VII, Sezione I, dell’allegato III al regolamento (CE) 853/2004.
Premesso che nel caso prospettato non si ritiene possano ricorrere le condizioni per il raffreddamento delle mezzene in itinere di cui al punto 3, lettera b), del medesimo Capitolo VII, in nessuno dei due regolamenti si fa menzione dell’obbligo di disporre di vani di carico refrigerati per il trasporto delle carni. Il requisito riguarda, invece, la temperatura delle carni che deve essere raggiunta prima e mantenuta durante il trasporto (+7 °C per le carni degli ungulati domestici, +4 °C per le carni di pollame, +3 °C per le frattaglie).
Il requisito di disporre di un vano di carico isotermico con Atp in corso di validità scatterebbe, quindi, nel caso in cui in condizioni diverse l’operatore non fosse in grado di garantire il rispetto delle condizioni di trasporto sopra menzionate.
