Integra l’elemento soggettivo colposo del reato
di cui all’art. 5, comma primo, lett. a), legge 30 aprile 1962, n. 283 la mera
negligenza nelle dovute verifiche sulla conformità alla normativa del prodotto
alimentare preparato o detenuto per la vendita (nella specie si trattava di
mozzarella di bufala etichettata come tale, ma contenente, in realtà, latte di
vacca in misura superiore al 50%).
