L’esercizio, da parte dell’OFA, del diritto di effettuare la controperizia non pregiudica l’obbligo da parte delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo