Il regolamento (CE) 1169/2011, che prescrive le informazioni da fornire al consumatore, non considera il marchio aziendale tra le indicazioni obbligatorie. Il titolare, però, lo utilizza a fini commerciali e ne assume la responsabilità, anche se nell’etichettatura figurano il nome e l’indirizzo del produttore.
A norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) 1169/2011, è sufficiente l’indicazione di un solo responsabile nell’etichettatura dei prodotti. Questi potrebbe essere il titolare del marchio, ma anche il produttore/confezionatore o l’importatore per i prodotti importati. Il regolamento non prevede l’obbligo di indicare il nome e l’indirizzo di ambedue i soggetti: ne basta uno, al quale fare capo in caso di contestazione di violazione delle norme.
