Macelleria o laboratorio con punto vendita annesso?

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Sulla base della “Scheda Unica regionale per la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sanitaria, comunicazione e riconoscimento” della Regione …

Da un punto di vista generale, l’attività descritta rientra tra quelle soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 se la vendita dei prodotti ottenuti è effettuata presso lo stesso spaccio direttamente al consumatore finale. L’occasionale vendita ad altri operatori di commercio al dettaglio (per esempio, mense o ristoranti) non comporta l’obbligo di riconoscimento dello stabilimento, sempre che questa attività sia “marginale” e “ristretta” e venga condotta “in ambito locale”.

Per quanto riguarda la modulistica da impiegare ai fini della registrazione, le diverse Regioni e Provincie autonome hanno approvato schemi leggermente diversi, ma sostanzialmente riconducibili a una lista di attività condivisa a livello nazionale.

Nel caso specifico, l’attività prospettata dovrebbe essere ricondotta a quella riportata a pagina 44 della Scheda Unica regionale (“Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi”) menzionata nel quesito. L’attività di cui alla pagina 54 (“Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in esercizi di vicinato del settore alimentare”) non rappresenta adeguatamente ciò che viene effettivamente condotto presso l’esercizio.

Per quanto riguarda gli altri aspetti richiamati, giova precisare che presso un laboratorio annesso a un esercizio di commercio al dettaglio potrebbero anche essere condotte delle attività di trasformazione (per esempio, la produzione di salumi) senza che, ricorrendo le condizioni riportate più sopra, sia necessario che lo stabilimento sia riconosciuto.

Un’ultima, importante, osservazione riguarda il richiamo alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 1169/2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Non è vero che i prodotti preparati su richiesta dei consumatori non debbano riportare alcuna informazione. A prescindere dalle eventuali indicazioni che dovranno essere fornite ai sensi della normativa nazionale (oggi ci si riferisce ancora a quanto prescritto dal decreto legislativo 109/92), ai sensi dell’articolo 44 del regolamento è sempre obbligatoria l’indicazione di «qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata».

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