Nel quesito vi sono diversi aspetti che necessitano un inquadramento.
Le attività di commercio al dettaglio non sono più soggette ad autorizzazione sanitaria ex articolo 2 della legge 283/1962, abrogato con il decreto legislativo 193/2007, ma i relativi stabilimenti e le attività che vi vengono condotte devono essere notificate all’autorità competente a mezzo Scia, come nel caso prospettato.
Gli stabilimenti impiegati per l’esercizio del commercio all’ingrosso di alimenti di origine animale per i quali l’allegato III al regolamento (CE) 853/2004 stabilisce requisiti (ad esempio, carni fresche e preparazioni di carne, prodotti a base di carne, prodotti della pesca) sono soggetti a riconoscimento per l’attività effettivamente esercitata (per esempio, sezionamento carni, elaborazione di preparazioni di carni, lavorazione o trasformazione dei prodotti della pesca, deposito in condizioni di temperatura controllata di tali alimenti). In tutti i casi in cui il regolamento (CE) 853/2004 prevede il riconoscimento dello stabilimento, questo non può iniziare a lavorare prima che l’autorità competente non l’abbia riconosciuto a seguito di almeno un sopralluogo, al fine di verificare il rispetto dei pertinenti requisiti regolamentari.
Detto questo, al momento dell’inoltro della domanda di riconoscimento o della presentazione della Scia, l’operatore del settore alimentare (Osa) deve comunicare le attività che intende condurre in rapporto agli spazi, agli impianti e alle attrezzature disponibili. Ogni eventuale successiva modifica delle attività condotte dovrà parimenti essere notificata all’autorità competente. Nel caso in cui la comunicazione riferisca dell’aggiunta di un’attività non precedentemente inserita nel decreto di riconoscimento (per esempio, nel caso in cui, rispetto all’attività di sezionamento e riconfezionamento di salumi e formaggi, si intenda procedere anche alla lavorazione di prodotti ittici), l’autorità competente effettuerà l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento con l’inserimento della nuova attività, previo sopralluogo.
Venendo quindi al nocciolo del quesito, si prospettano due situazioni distinte. Nel caso di attività soggette alla sola registrazione (per esempio, un esercizio di vendita al dettaglio), nel presentare la Scia con l’aggiornamento delle attività condotte, l’Osa dichiara di ottemperare a tutti i requisiti e i criteri normativi. L’effettiva osservanza verrà verificata in occasione dei controlli ufficiali. Nel caso in cui sia necessario richiedere un’estensione del riconoscimento, l’attività potrà essere iniziata solo dopo che l’autorità competente abbia aggiornato il riconoscimento (si tratta di un’autorizzazione preventiva) a seguito di sopralluogo.
Quanto alla possibilità di condurre attività diverse negli stessi locali, è responsabilità dell’Osa dimostrare alle autorità competenti che le modalità di svolgimento delle diverse attività non comportino rischi di contaminazione o di alterazione degli alimenti. Questo obiettivo può essere assicurato anche garantendo la separazione delle diverse attività nel tempo, inframmezzandole, se necessario, con opportuni interventi di pulizia e disinfezione.
