Il regolamento (CE) 854/04, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all’allegato I, Sezione II, dispone il contenuto delle informazioni che il veterinario ufficiale che conduce i controlli al macello deve comunicare all’azienda di origine e, «laddove opportuno», all’autorità competente responsabile della supervisione sull’azienda di provenienza degli animali.
Devono essere oggetto di comunicazione la presenza di una malattia o condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute pubblica o degli animali, oppure una situazione che compromette il benessere degli animali. Particolare attenzione, da parte del veterinario ufficiale operante presso il macello, deve essere prestata ai segni della possibile presenza di malattie infettive diffusive, per le quali la normativa prevede l’adozione di misure di polizia sanitaria.
Come si vede, il legislatore comunitario ha voluto richiamare con forza il ruolo di “osservatorio epidemiologico” che può e deve essere svolto dal macello, nell’interesse sia dell’allevatore, sia a tutela della salute dei consumatori e del patrimonio zootecnico. Una menzione particolare merita il richiamo alla verifica delle condizioni in materia di benessere degli animali, tema oggi molto sentito da parte del pubblico e del legislatore.
Il regolamento (CE) 2074/05, poi, all’allegato I, Sezione II, propone un modello di documento impiegabile dal veterinario ufficiale del macello per la comunicazione all’azienda di origine degli animali dei riscontri in sede di visita ante mortem e ispezione post mortem. Si tratta di un modello non vincolante, ma che, se impiegato, aiuta nel comunicare in modo completo tutta una serie di informazioni che possono essere rilevanti per l’azienda di origine.
In conclusione, è interesse dello stesso allevatore essere avvisato anche di “patologie minori” che potrebbero avere un impatto sulle performance dell’allevamento. Le comunicazioni all’Asl riguarderanno sono quei casi di evidente non conformità (per esempio, gli allevatori devono assicurare che gli animali arrivino al macello puliti, secondo quanto previsto dal regolamento CE 852/04, e le condizioni di allevamento e trasporto non devono essere tali da causare sofferenze agli animali) o le situazioni nelle quali vi sia il sospetto della presenza di una malattia infettiva diffusiva per la quale sono previste misure di gestione obbligatorie.
