Le modalità di conduzione delle macellazioni domiciliari sono definite dall’articolo 13 del regio decreto 3298/1928, tuttora vigente, che, all’articolo 13, recita: «I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall’autorità comunale l’autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell’articolo 6, lo sostituisce.
Il detto sanitario fisserà l’ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni».
Due, quindi, appaiono le condizioni irrinunciabili ai fini di potere dare corso alla possibilità data, dalla norma citata, in materia di macellazione degli animali al proprio domicilio: esserne autorizzati e darne avviso in anticipo all’autorità sanitaria competente (oggi il Servizio Veterinario dell’Ats/Ausl/Asl), che fissa l’ora della macellazione, al fine di compiere gli accertamenti del caso, che includono la visita ante mortem degli animali e l’ispezione post mortem delle carni.
Detto questo, alcune Regioni e Province autonome, tra le quali il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e il Piemonte, alla luce dei nuovi regolamenti comunitari che hanno escluso dal campo di applicazione della normativa alimentare la produzione domestica di alimenti per il consumo privato, hanno provveduto a emanare propri atti, volti a non rendere più obbligatorio l’intervento del veterinario ufficiale al fine di determinare l’idoneità al consumo delle carni degli animali macellati a domicilio per il consumo familiare. In questi casi, l’intenzione di procedere alla macellazione degli animali a domicilio dovrà comunque essere comunicata in anticipo, in modo di dare la possibilità al veterinario ufficiale di poter condurre i necessari accertamenti (inclusa, se del caso, la visita ante mortem), ma potrà anche avvenire ed essere conclusa senza l’intervento del sanitario.
