Haccp, il regime semplificatorio nella Regione Lazio

Condividi

Qual è la normativa che regola il regime semplificato in materia di Haccp nella Regione Lazio?

La Regione Lazio ha recente diffuso – tramite circolare indirizzata alle autorità territoriali competenti per il controllo pubblico ufficiale sulla sicurezza alimentare – la comunicazione 2016/C 278/01 della Commissione europea, «relativa all’attuazione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (Prp) e le procedure basate sui principi del Sistema Haccp, compresa l’agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari».
Tale comunicazione indica, nell’allegato III, la «flessibilità prevista dalla normativa dell’UE per determinati stabilimenti del settore alimentare», con l’obiettivo di «garantire la proporzionalità delle misure di controllo, adeguandole alla natura e alle dimensioni dello stabilimento».
L’approccio proposto dalla Commissione europea è quello di conseguire la prevenzione del rischio «attraverso un approccio integrato che tenga conto dei Prp e delle fasi iniziali delle procedure basate sul Sistema Haccp (analisi dei pericoli)» e, di conseguenza, «giustificare l’esecuzione di controlli basati unicamente sui Prp (senza identificare Ccp)» ovvero sulla base dell’«identificazione di un numero molto limitato di Ccp reali da sottoporre a sorveglianza e affrontare ulteriormente nelle procedure basate sul Sistema Haccp».
Di fatto, tenuto conto delle caratteristiche delle attività di imprese piccole o artigiane (microimprese), l’attenzione viene focalizzata sul ruolo primario dei pre-requisiti igienici quali strumenti essenziali per la prevenzione del rischio di sicurezza alimentare.
Vengono richiamati, a tale proposito, i requisiti di base indicati nel regolamento (CE) 852/04 e quelli supplementari – da applicarsi alle sole produzioni di origine animale, non anche ai prodotti composti (da alimenti non trasformati di origine vegetale e alimenti trasformati di origine animale – stabiliti dal regolamento (CE) 853/04.
Ai fini dell’applicazione pratica della citata flessibilità alle imprese che appartengono a singoli comparti, con relativi esempi, si opera richiamo alla comunicazione citata.

Ti potrebbero interessare