La denominazione di vendita corretta è “formaggio di latte di capra”. Quella proposta, infatti, seppure presente nello “Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, non descrive il prodotto in maniera esaustiva e, quindi, si dubita possa valere come “denominazione legale”.
L’indicazione quantitativa (quid) dell’ingrediente “latte di capra”, infine, appare non necessaria in quanto trattasi di materia prima lattea esclusiva nel “formaggio di latte di capra”, perciò non suscettibile di influire sulla scelta di acquisto.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo