Il d.p.r. 502/1998, nel disciplinare la produzione e commercializzazione dei pani con aggiunta di ingredienti ulteriori rispetto a quelli caratteristici (farina, acqua, lievito, sale), riferisce il solo concetto di “pane speciale”, la cui denominazione di vendita deve tuttavia inderogabilmente prevedere l’ingrediente o gli ingredienti aggiunti. Nel caso di specie, la denominazione di vendita corretta è, dunque, “pane allo strutto” e non “pane speciale”.
Vale la pena al proposito ricordare che, ai sensi della citata normativa, «il pane con l’aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca» (d.p.r. 502/1998, articolo 4, comma 2).
Un’ultima nota: secondo la regola generale di cui all’articolo 22 del reg. (UE) 1169/2011 deve venire altresì indicata la percentuale dell’ingrediente evidenziato nella denominazione dell’alimento.

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