Sì, la dicitura “brioche al cioccolato”si può riportare, purché le “gocce di cioccolato” siano effettivamente tali e se ne dichiari la quantità (espressa in percentuale rispetto al totale degli ingredienti immessi nella formula), accanto alla loro citazione in denominazione di vendita o in lista ingredienti.
Ricordiamo tra l’altro che il “cioccolato” é un ingrediente composto e deve perciò venire seguito, in lista ingredienti, dall’elencazione tra parentesi dei suoi ingredienti. Con evidenza grafica – ricordiamo altresì, tra le novità del reg. UE 1169/2011 – di eventuali allergeni.
Il termine “puro” non può invece venire associato al cioccolato, purtroppo, poiché espressamente escluso dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, a seguito di odiosa procedura d’infrazione comunitaria.
Non é chiaro infine il significato della dicitura “surrogato di cacao”.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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