Prendendo in considerazione la normativa menzionata (il d.p.r. 162/65 «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti» e la legge 82/2006 «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune del mercato (Ocm) del vino»), se dal combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’art. 74 del d.p.r. 162/65 si poteva evincere una esenzione dalla tenuta dei registri per produttori, importatori e grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio, tuttavia la predetta normativa è stata abrogata dall’art. 47 della legge 82/2006, il cui art. 28 – che disciplina la tenuta dei registri – non prevede esenzione alcuna. Pertanto, si ritiene obbligatoria la tenuta dei registri nella fattispecie oggetto del quesito.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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