Il d.p.r. n. 43 del 27 gennaio 2012 regolamenta l’attuazione del reg. CE 842/2006, relativo ad alcuni gas fluorurati ad effetto serra ed, in particolare, gli idrofluorocarburi (HFC), i fluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze (escluse le sostanze controllate ai sensi del reg. CE 2037/2000).
Innanzitutto, quindi, occorre chiarire che le sole aziende alimentari che utilizzano tali gas per il raffreddamento delle celle frigorifere sono soggette agli adempimenti previsti dal decreto in esame o, ancor più precisamente, le sole aziende che si configurano come “operatori”, come definito dal reg. CE 842/2006, art. 2, c. 6, «le persone fisiche o giuridiche che esercitino un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti […]».
Ciò premesso, per tutte le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in questione, vige l’obbligo di ottemperare ad alcuni adempimenti finalizzati alla prevenzione ed alla riparazione delle perdite, ivi comprese tutte le attività di installazione, manutenzione, riparazione, recupero e controllo degli impianti e delle apparecchiature.
In particolare, per tutte le attività di cui sopra, l’operatore (nella fattispecie l’azienda) ha l’obbligo di rivolgersi esclusivamente a personale in possesso di idonea certificazione e/o ad aziende regolarmente iscritte al relativo Registro, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del citato decreto n. 43/2012.
L’inosservanza di tale disposizione comporta sanzioni di tipo amministrativo da 10.000 a 100.000 euro, così come stabilito dal d.lgs. 26/2013, art. 3.
Inoltre, tra gli altri adempimenti principali definiti dal nuovo decreto, vi sono l’obbligo del controllo periodico delle perdite, la tenuta del registro e la trasmissione annuale dei dati per tutte le applicazioni contenenti 3 kg o più di gas fluorurati.
La periodicità dei controlli è definita dall’art. 3 del reg. CE 842/2006 e dipende prevalentemente dai quantitativi di gas fluorurati presenti nell’apparecchiatura (ad esempio, da 3 a 30 kg il controllo delle perdite va effettuato almeno una volta all’anno).
Anche l’inosservanza dell’obbligo di controllo è sanzionata dall’art. 3 del d.lgs. 26/2013 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 euro.
In quest’ottica appare evidente che disporre dei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature è una condizione utile per conoscere le caratteristiche del proprio impianto e, quindi, capire se e quali sono gli adempimenti da rispettare, ma non è assolutamente condizione sufficiente qualora gli impianti stessi ricadano nell’ambito di applicazione della norma.

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