La risposta al quesito va ritrovata riferendosi alla normativa generale relativa ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e alla nota 11 ottobre 2011, n. 32249, del Ministero della Salute, Ufficio II e VI (ex DGSAN)*.
La dichiarazione di conformità di cui all’art. 16 del reg. CE 1935/2004 – eventualmente corredata da ulteriore documentazione tecnica a sostegno della liceità dell’utilizzo del materiale a contatto con gli alimenti – deve venire sempre messa a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, in ogni fase anteriore alla vendita al consumatore finale.
Una prescrizione non nuova per gli operatori nazionali, secondo quanto già previsto dal d.m. 21 marzo 1973 (art. 6) e dal d.p.r. 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dal d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 (art. 4, comma 5 e 6), in attuazione della dir. 76/893/CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti.
Secondo quanto previsto dal d.p.r. 777/1982, la dichiarazione di conformità deve venire rilasciata dal produttore o, in caso di sua assenza, da un laboratorio pubblico di analisi.
La nota ministeriale 11 ottobre 2011, richiamando i principi generali della legislazione alimentare europea, ha poi chiarito che, laddove il materiale sia di provenienza extra UE, la dichiarazione dovrà essere rilasciata dall’importatore stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea o da un distributore in libera pratica.
L’utilizzatore a sua volta dovrà essere in possesso della dichiarazione di conformità e non anche di tutta la documentazione tecnica di sostegno. Nondimeno, vale la pena ribadire, la dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore/importatore non esclude la responsabilità del cliente utilizzatore a effettuare ogni opportuna verifica a conferma della completa idoneità, anche tecnologica, del materiale, e a segnalare eventuali discordanze rispetto ai dati ricevuti.
Circa i requisiti linguistici della dichiarazione – alla luce dell’art. 4, comma 7, d.p.r. 777/1982* e dei principi generali di cui al reg. CE 1935/2004, art. 15 – può ritenersi sufficiente il possesso di un documento in una lingua diversa da quella nazionale (preferibilmente in inglese), purché facilmente comprensibile e perciò idonea a informare l’acquirente.
* Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vanno riportate in lingua italiana, a meno che l’informazione dell’acquirente non sia altrimenti garantita.
