L’art. 1 del regolamento CE 853/2004 dispone che «salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica agli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale».
Per tale tipologia di prodotti le Linee guida nazionali applicative del reg. CE 853/2004 (accordo 17 dicembre 2009) hanno introdotto la definizione di “prodotti composti” di cui forniscono anche alcuni esempi (all. I, lettera C) ed in cui rientrano i prodotti oggetto della domanda.
Pertanto, il laboratorio di pasticceria descritto, non ricadendo nell’ambito di applicazione del reg. (CE) 853/04 non è soggetto a riconoscimento, ma a registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/2004.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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