Ogni cessione di alimenti – anche anteriore a quella a favore dell’utente finale – deve venire accompagnata da alcune notizie di base. Notizie essenziali non solo per la correttezza dello scambio commerciale (come é il caso della quantità dei prodotti ceduti), ma anche ai fini dell’eventuale gestione di crisi di sicurezza alimentare (nome e sede dell’operatore responsabile, codice di lotto). L’operatore che appone il proprio nome o ragione sociale (o marchio depositato, peculiarità italiana) sulla confezione dell’alimento – o nei documenti che precedono o accompagnano la sua consegna – può essere uno dei tre soggetti citati in alternativa: il produttore o il confezionatore o il distributore. Nell’apporre il proprio nome o ragione sociale (o marchio, per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia) costui assume la responsabilità in merito a veridicità e completezza delle informazioni fornite (come chiarito dal reg. UE 1169/2011, all’articolo 8). È sufficiente l’identificazione di un solo operatore, da scegliersi tra chi produce, chi confeziona o chi vende. Ma l’identificazione deve avvenire con i dati stabiliti dalla normativa (nome o ragione sociale o marchio, alle condizioni date, e sede). Non anche con un codice di registro camerale, del tutto inidoneo allo scopo.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo