Etichettatura della carne, data di scadenza e di preconfezionamento

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Avrei bisogno di una delucidazione in merito all’etichettatura della carne, sia essa bovina, suina o avicola. La data di scadenza e di preconfezionamento o entrambe …

Non può esistere una risposta valida per tutte le tipologie di carne, in quanto – al di là delle regole generali di etichettatura per i prodotti preconfezionati destinati ai consumatori finali (attualmente il d.lgs. 109/1992, dal 13 dicembre 2014 il reg. (UE) 1169/2011), valide per le carni di ogni genere – ciascuna specie (bovina, suina o avicola ecc.) ha poi una sua disciplina specifica. Volendo assumere a riferimento il caso della carne macinata preimballata, la normativa generale in materia di etichettatura prevede che tale prodotto, al pari di qualsivoglia altro preconfezionato, debba riportare in etichetta obbligatoriamente il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, di cui agli artt. 10 e 10 bis del d.lgs. 109/1992. Ciò vale per tutte le tipologie di macinato. Per quanto concerne il macinato bovino, il reg. (CE) 1760/2000 stabilisce l’obbligo di indicare – in aggiunta a quanto previsto dalla normativa generale di etichettatura – il solo “luogo” di preparazione, laddove l’art. 14 del regolamento specifica la facoltà (e non l’obbligo) di indicare, tra le altre informazioni supplementari, anche «la data di preparazione delle carni in questione».
Tale impostazione, in base alla quale la data di preparazione è facoltativa, è peraltro confermata dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole 9 aprile 2003, n. 1, che al punto 4.3 stabilisce: «La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale e gli animali (lett. a, par. 2, art. 13 del reg. (CE) 1760/2000), le seguenti informazioni:

• “Preparato in: (nome del Paese membro o del Paese terzo)”;
• “Origine”: nel caso in cui il Paese o i Paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui è avvenuta la preparazione del macinato;
• Paese di macellazione.

Ad esempio, se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in “Francia/Germania/Irlanda” e la macellazione e la produzione del macinato avviene in Italia, l’etichetta deve riportare:

• numero di riferimento;
• preparato in: Italia;
• origine: Francia/Germania/Irlanda;
• macellato in Italia.

L’etichetta, inoltre, può riportare una o più indicazioni tra quelle obbligatorie previste all’art. 13 del reg. (CE) 1760/2000 e la data di preparazione delle carni in questione».
Il Ministero ha inoltre chiarito con circolare 15 ottobre 2001, n. 5 che «le carni macinate miste appartenenti a specie diverse devono essere etichettate conformemente alla normativa recata dal reg. (CE) 1760/2000 solo quando le stesse carni macinate siano in maggioranza bovine».
Per le altre tipologie di macinato, diversamente da quello bovino e da quello misto con prevalenza di carne bovina, non vi sono specificazioni normative di sorta che indichino l’obbligo di specificare la data di preparazione.

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