Quanto riportato dall’etichetta è in linea con la circolare 24 luglio 2008, n. 2 (G.U. n. 186 del 9 agosto 2008) del direttore generale dello Sviluppo rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi del Ministero per le Politiche agricole avente per oggetto «Decreto 30 agosto 2000 – Modalità applicative del regolamento CE 1760/2000 – Titolo II sull’etichettatura delle carni bovine – Categoria “Vitellone”»: «In Italia, per le carni ottenute da animali delle categorie di età fino a 8 mesi la denominazione di vendita sarà “vitello” o “carne di vitello”, mentre per quelle da 8 a 12 mesi è prevista la denominazione “vitellone” o “carne di vitellone”. Per i bovini adulti l’unica denominazione di vendita obbligatoria è “bovino adulto”».
Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria è necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvata ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento CE 1760/2000. Valgono al riguardo le indicazioni fornite con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 e circolare n. 1 del 9 aprile 2003. Ciò anche in caso di bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi ricadenti nella categoria delle carcasse “A”: animale maschio non castrato di età inferiore ai due anni prevista dal predetto regolamento CE 1183/2006 allorché si intenda riportare la dizione “vitellone” (bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi) comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a livello locale ed ora anche consentita dal citato regolamento CE 700/2007. Per i disciplinari che prevedono quest’ultima possibilità, l’informazione “vitellone” deve essere comunque sempre affiancata alla denominazione di vendita “bovino adulto”.
Pertanto, riportare sull’etichetta la dizione “bovino adulto” conferma che si tratta di carne proveniente da un animale di età compresa tra 18 e 24 mesi, come richiesto dal capitolato. La garanzia che la carne provenga effettivamente da un animale con queste caratteristiche deriva, oltre che dall’esperienza ispettiva, da una attenta valutazione del fornitore il quale deve riportare in etichetta tutte le informazioni relative al capo macellato e all’azienda di provenienza. (reg. CE 1760/2000, art. 13 (informazioni obbligatorie per la carne bovina):
A. numero di riferimento o codice di riferimento (del singolo animale o di un gruppo di animali);
B. Paese di nascita;
C. Paese/i di ingrasso;
D. Paese di macellazione e n. approvazione stabilimento;
E. Paese/i di sezionamento e n.ro/i di approvazione.
Le differenze tra vitello, vitellone, bovino adulto, manzo e bue, vengono indicate di seguito, rammentando, però, che la norma prevede solo la caratterizzazione in vitello, vitellone e bovino adulto:
• Vitello: bovino macellato tra i 5 e i 7 mesi . Carne tenera. Alimentato solo con latte fin dalla nascita. La carne è poco grassa, e contiene molta acqua e ha colore rosa chiaro.
• Vitellone: la sua carne contiene più proteine di quella di vitello. È una carne pregiata.
• Bovino adulto: bovino di età fra i 12 e i 24 mesi.
• Manzo: maschio non castrato (o una femmina che non ha mai partorito). Età da 1 a 4 anni. Abbastanza grassa. Saporita e nutriente. È più o meno tenera in base all’età e all’alimentazione dell’animale.
• Bue: bovino castrato di oltre 4 anni e mezzo. Sta scomparendo dal mercato, perché ormai inutile per il lavoro nei campi e viene macellato prima di questa età.
• Vacche: macellate di solito alla fine della produzione di vitelli e latte (6-8 anni di età), danno carni magre. Tali carni, praticamente scomparse dal mercato, sono utilizzate da anni per la produzione industriale di preparati a base di carne.
