Olio extravergine di oliva, quando la condanna non è fondata

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Tribunale di Lecce, sentenza del 11 luglio 2013 (riferimenti normativi: art. 5, l. 283/1962, art. 515 c.p., reg. CE 2568/91)

Un unico valore non corrispondente alle caratteristiche
previste dal reg. CE 2568/91 di un campione
di olio extravergine di oliva non può fondare
la condanna per vendita di sostanze alimentari
non genuine o per frode in commercio.

Rimaniamo sulla tipologia di prodotto della vicenda
precedente per raccontare che a seguito
di attività di campionamento del Nas presso
un oleificio del leccese, che esitava in un referto
analitico sfavorevole, veniva rinviato a giudizio
il suo rappresentante legale per violazione
dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962 e dell’art. 515 c.p.
Più precisamente, l’accusa imputava al titolare
dell’oleificio di avere commercializzato un prodotto
etichettato come olio extravergine di oliva
privo delle caratteristiche che il medesimo deve
possedere ai sensi del regolamento CE 2568/91,
in particolare per non conformità ai valori richiesti
all’analisi spettrofotometrica. Ma il giudice
non ha ritenuto sufficientemente provato il fatto
di reato in virtù di plurime argomentazioni.
Premesso che l’art. 5, lett. a), citato punisce la
produzione e la messa in commercio di sostanze
alimentari prive delle caratteristiche nutritive
proprie di ciascun tipo di alimento o mescolate a
sostanze di qualità inferiore, il giudice ha rilevato
che non era emersa alcuna sofisticazione o alterazione
del prodotto analizzato. L’unica non
conformità riscontrata all’analisi non poteva essere
considerata probante in quanto il superamento
dei limiti legali era minimo e tale anomalia
era stata riscontrata in un unico valore.
Inoltre, non erano state rispettate le prescrizioni
procedurali, quali la suddivisione nel numero di
aliquote legali e la spedizione del campione al laboratorio
entro 10 giorni (essa era, invece, avvenuta
due mesi dopo il prelevamento). Per tale ragione
diventava plausibile la conclusione del consulente di parte secondo cui il valore riscontrato
poteva essere dipeso da scorrette modalità
di conservazione o trasporto del campione.
Essendo esclusa la prova del reato di cui all’art.
5, l. 283/1962, a maggior ragione l’imputato doveva
andare assolto dal reato di frode in commercio,
la cui accusa era basata sui medesimi
fatti diversamente qualificati.
La decisione appare complessivamente condivisibile.
Sebbene la mancata osservanza della formazione
di un adeguato numero di aliquote non
determini alcuna nullità dell’analisi, è pur vero
che il riscontro di un unico valore sfavorevole poteva
a buon diritto non essere ritenuto sufficiente
per la condanna, tanto più in quando lo scostamento
dal limite legale era molto contenuto e
perciò poco significativo di una effettiva intrinseca
irregolarità del prodotto, anziché frutto di errori
tecnici.
L’osservazione è particolarmente pertinente, poiché
se da una parte è incontestabile che il prodotto
deve essere considerato non conforme
ogni qualvolta determinati valori non sono ottemperati,
dall’altra il giudice deve pur sempre
valutare se detta circostanza non dipenda da fattori
esterni e diversi dalla reale non conformità
dell’alimento.

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